Con la sentenza n. 31505/2026 la Cassazione ribadisce un principio che molte imprese preferiscono non sentire: un modello organizzativo generico, non calato sui rischi concreti dell’azienda, non produce alcun beneficio. Cosa insegna il caso e come verificare se il proprio modello reggerebbe alla prova.
Una società, coinvolta in un procedimento di prevenzione per contatti con ambienti criminali, chiede di essere ammessa al controllo giudiziario previsto dall’art. 34-bis del Codice antimafia (Dlgs 159/2011). È lo strumento che consente all’impresa di proseguire l’attività sotto la vigilanza di un amministratore giudiziario, invece di subire misure ben più invasive. La Corte d’appello di Bologna respinge la richiesta e la Cassazione, Prima sezione penale, conferma.
Il punto decisivo non è l’assenza di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Dlgs 231/2001: il modello c’era, ed era anche formalmente allineato ai canoni del decreto. Il problema è che, esaminandolo nel merito, i giudici lo hanno trovato “in bianco”: nessun criterio per la scelta dei partner commerciali, nessuna procedura per evitare rapporti con soggetti colpiti da provvedimenti inibitori, poteri dell’Organismo di Vigilanza non precisati, controlli sull’operato dell’amministratore assenti. Un documento di principi, senza obblighi puntuali e senza protocolli concreti.
La conclusione della Corte è netta: un modello generico e meramente formale non dimostra alcuna reale capacità dell’impresa di prevenire e minimizzare i rischi, e quindi non può fondare la “prognosi positiva di bonificabilità” richiesta per il controllo giudiziario.
La sentenza nasce in ambito antimafia, ma il principio è lo stesso che governa la responsabilità amministrativa da reato in generale. L’art. 6 del Dlgs 231/2001 esonera l’ente dalla responsabilità solo se dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. La parola chiave è “efficacemente”: il modello deve essere costruito sui rischi specifici dell’azienda, aggiornato, applicato e vigilato.
Un modello copiato da un template, adottato con delibera e poi dimenticato in un cassetto, espone l’impresa a un doppio danno: ha sostenuto il costo di redigerlo e, al momento del bisogno, non ottiene l’esimente. Peggio: la presenza di un modello palesemente inadeguato può essere letta come indice di un’organizzazione che ha voluto solo apparire conforme.
Alcuni segnali, riscontrabili in pochi minuti di lettura, indicano che il modello ha bisogno di una revisione sostanziale:
Per le società dotate di organo di controllo, il tema non è solo di chi ha redatto il modello. Il collegio sindacale vigila, ai sensi dell’art. 2403 c.c., sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Un modello 231 privo di concretezza è un assetto organizzativo inadeguato, e la sentenza della Cassazione fornisce ai sindaci un parametro chiaro per formulare rilievi e sollecitare interventi. Lo scambio di informazioni tra collegio sindacale e OdV, spesso previsto sulla carta e raramente praticato, è il primo punto da riattivare.
Un check-up del modello 231 si articola in tre passaggi:
Il risultato non deve essere un altro documento, ma un modello che, letto da un giudice, dimostri che l’azienda sa quali rischi corre e cosa fa per evitarli.
Lo Studio affianca le imprese nella valutazione dell’adeguatezza dei modelli organizzativi esistenti e nel loro aggiornamento, anche in coordinamento con collegio sindacale e Organismo di Vigilanza.